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Il divorzio congiunto è voluto da entrambe le parti e, analogamente a quanto accade in sede di separazione consensuale, il procedimento si svolge con una sola udienza alla quale dovranno presenziare entrambi i coniugi personalmente. Saranno i coniugi a determinare le condizioni del divorzio ed il Tribunale emetterà la sentenza che recepisce le richieste delle parti, semprechè siano trascorsi tre anni dalla separazione.
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Il coniuge separato che intende ottenere il divorzio -a prescindere dal consenso dell’altro coniuge- può proporre la relativa domanda, per mezzo di un difensore, con un ricorso al Tribunale competente La domanda di divorzio sarà poi notificata all'altro coniuge, il quale dovrà comparire all'udienza fissata davanti al Presidente del Tribunale. La legge prevede che entrambi i coniugi debbano comparire personalmente alla suddetta udienza davanti
al Presidente del Tribunale, affinchè quest'ultimo possa tentare di conciliarli. Se la conciliazione non riesce il Presidente emetterà i provvedimenti temporanei ed urgenti che reputa opportuni nell’interesse dei coniugi e dei figli e nominerà il giudice istruttore davanti al quale proseguirà la causa.
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